Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, pero', i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art7 · fonte del testo