La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.
Testo vigente dal 3 maggio 1957
La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.
Testo vigente dal 3 maggio 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art8 · fonte del testo