Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260~art9 · fonte del testo