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Per l'esercizio finanziario 1948-49 e' stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 27 aprile 1949
