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Per l'esercizio finanziario 1948-49 e' stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 aprile 1949, n. 121

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La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 7) che la sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui al presente articolo e' elevata a lire 4.000.000.000.

Testo in vigore dal 27 aprile 1949 al 23 settembre 1950

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1949

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 27 aprile 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 aprile 1949, n. 121

    La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 7) che la sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui al presente articolo e' elevata a lire 4.000.000.000.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1271~art18 · fonte del testo