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Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, nella somma di L. 15.000.000.
Testo in vigore dal 18 aprile 1932 al 14 aprile 1933
