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Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, nella somma di L. 15.000.000. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 febbraio 1933, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1933, n. 631, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualita' relative ad opere straordinarie in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentato di L. 4.350.000".
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
