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Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, nella somma di L. 15.000.000. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 23 febbraio 1933, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1933, n. 631, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualita' relative ad opere straordinarie in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentato di L. 4.350.000".

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1933

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1932 al 14 aprile 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 febbraio 1933, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1933, n. 631, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualita' relative ad opere straordinarie in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentato di L. 4.350.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-03-24;316~art3 · fonte del testo