Le somme dei fondi a disposizione - inscritte nell'annesso stato di previsione in rapporto ad autorizzazioni di spesa, non ripartite disposte con la presente legge e con provvedimenti legislativi gia' emanati - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte ordinaria, e straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi contrattuali. I prelevamenti da tali fondi e le assegnazioni su indicate verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-10-31;785~art8 · fonte del testo