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Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1951-52 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a:
- 1)sovvenzioni per linee e impianti elettrici previsti nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, L. 1.500.000.000;
- 2)contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;
- 3)contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 30.000.000;
- 4)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, L. 2.200.000.000 di cui:
- a)per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata, legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, L. 40.000.000;
- c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, L. 80.000.000, destinate per L. 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- d)per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, L. 600.000.000, destinate per L. 300.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- e)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589. L. 680.000.000, destinate per L. 340.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- f)per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, L. 200.000.000.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1951 al 25 marzo 1953
