Il Ministro per i trasporti, previa intesa di volta, in volta con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1950-51, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compensi speciali per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. Per la concessione di detti compensi, che saranno imputati ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non potra' superarsi, per ogni trimestre, un quarto della somma in L. 60.000.000 autorizzata per lo scopo.

Testo vigente dal 21 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;743~art5 · fonte del testo