[1]Il Ministro per i trasporti, previa intesa di volta in volta con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1952-53, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compensi speciali per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. Per la concessione di detti compensi, che saranno imputati ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non potra' superarsi, per ogni trimestre, un quarto della somma di lire 120.000.000 autorizzata per lo scopo. Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 25 luglio 1952

[3]EINAUDI

[4]DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo vigente dal 19 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1067~art5 · fonte del testo