Il Ministro per i trasporti, previa intesa di volta in volta con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1951-52, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compensi speciali per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. Per la concessione di detti compensi, che saranno imputati ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non potra' superarsi, per ogni trimestre, un quarto della somma di L. 60.000.000 autorizzata per lo scopo.

Testo vigente dal 31 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1118~art5 · fonte del testo