Per l'esercizio finanziario 1959-60 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della delle 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.700 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-19;537~art5 · fonte del testo