Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, numero 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonche' delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-04-02;369~art10 · fonte del testo