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E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, numero 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonche' delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.
Testo in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
