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Con la qualita' di cappellano militare in servizio permanente e' incompatibile qualsiasi occupazione o attivita' che esuli dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato. Il Ministro per la difesa, sentito l'Ordinario militare, puo' concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art30 · fonte del testo