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Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art75 · fonte del testo