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Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art88 · fonte del testo