Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 16 — Trattamento economico

L'operaio ha diritto alla paga ed agli altri assegni previa i dalla legge. La paga giornaliera e' pari al trecentododicesimo di quella annua stabilita dalle vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Essa e' divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro. La paga e' corrisposta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge e da disposizioni speciali. La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto della paga.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art16 · fonte su Normattiva