Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 119
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 89;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 109, lettera c);
- c)la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell'articolo 116.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
