Art. 33
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Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' ugualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente o continuativo, ma non consegne alcun trattamento di quiescenza. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 27 febbraio 1968
