Art. 10 — Titoli di studio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'assunzione nella qualifica iniziale del personale direttivo e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista,..., e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione in una delle restanti qualifiche iniziali di cui alla annessa tabella (allegato 4), e' prescritto il possesso della licenza di scuola elementare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art10 · fonte del testo