Art. 10 — Titoli di studio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 22 novembre 1969. Leggi il testo vigente →
Per l'assunzione nella qualifica iniziale del personale direttivo e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, conduttore e aiuto macchinista, nonche' nella qualifica di interprete, e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione in una delle restanti qualifiche iniziali di cui alla annessa tabella (allegato 4), e' prescritto il possesso della licenza di scuola elementare.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 22 novembre 1969
