Art. 10 — Titoli di studio
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Per l'assunzione nella qualifica iniziale del personale direttivo e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, ((...)), e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente.9 Per l'assunzione in una delle restanti qualifiche iniziali di cui alla annessa tabella (allegato 4), e' prescritto il possesso della licenza di scuola elementare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
9Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010
