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La multa e' una sanzione pecuniaria che si applica mediante ritenuta sulla retribuzione. L'importo della multa non puo' essere inferiore a lire cento ne' superiore a meta' dello stipendio iniziale previsto per la qualifica rivestita, ragguagliato a giornata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art104 · fonte del testo