Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 104 — Multa
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La multa e' una sanzione pecuniaria che si applica mediante ritenuta sulla retribuzione. L'importo della multa non puo' essere inferiore a lire cento ne' superiore a meta' dello stipendio iniziale previsto per la qualifica rivestita, ragguagliato a giornata.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
