Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 107 — Assegno alimentare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Al dipendente sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
