Art. 108 — Retrocessione
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La retrocessione consiste nell'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, con il collocamento al primo posto del ruolo. Per il personale della qualifica iniziale, alla retrocessione e' sostituita la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per la durata massima, fermi rimanendo tutti gli altri effetti della retrocessione. Il personale retrocesso e' assegnato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio corrispondente per importo a quella attribuitagli nella qualifica di provenienza o, in difetto, a quella immediatamente inferiore, salva la conservazione della differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi in caso di aumenti periodici. Il personale retrocesso e' escluso da qualsiasi promozione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art108 · fonte del testo