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La retrocessione consiste nell'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, con il collocamento al primo posto del ruolo. Per il personale della qualifica iniziale, alla retrocessione e' sostituita la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per la durata massima, fermi rimanendo tutti gli altri effetti della retrocessione. Il personale retrocesso e' assegnato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio corrispondente per importo a quella attribuitagli nella qualifica di provenienza o, in difetto, a quella immediatamente inferiore, salva la conservazione della differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi in caso di aumenti periodici. Il personale retrocesso e' escluso da qualsiasi promozione.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art108 · fonte del testo