Art. 132 — Instaurazione del procedimento per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il procedimento formale per mancanze punibili con la retrocessione, con la revoca dall'impiego o con la destituzione e' instaurato dal direttore centrale o dal direttore compartimentale dal quale dipende l'incolpato, salvo che si tratti di personale direttivo, nel quale caso il procedimento e' instaurato dal direttore generale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art132 · fonte del testo