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La destituzione comporta l'allontanamento definitivo dal servizio, nonche' l'applicazione delle norme previste dal testo unico delle disposizioni per ]e pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni. Ai fini del trattamento di pensione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 16 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915 e successive modificazioni, si applicano ai casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 118 e 119.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art110 · fonte del testo