Art. 119 — Destituzione di diritto
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…
Art. 3 cost. · Art. 119 Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Art. 119 Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché effettui un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, tenuto conto che, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è regolata dalla contrattazione collettiva e che risulta entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il contratto nazionale di lavoro 1987/1989, con regolamentazione 'ex novò della materia. - V. S. n. 971/1988 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata. red.: M. Maiella
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione la quale e' dichiarata dal direttore generale:
tolto: a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, nonche' per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsita';
tolto: b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata. Il direttore generale, adottando le stesse modalita', ha facolta' di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art119 · fonte del testo