Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 112 — Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il personale incorre nella multa o nella riduzione dello stipendio:
- a)per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nell'articolo precedente;
- b)per inosservanza dell'orario di servizio;
- c)per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
- d)per contegno non corretto od indecoroso verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso il pubblico;
- e)per condotta irregolare;
- f)per tolleranza di irregolarita', di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
- g)per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori od oggetti;
- h)in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarita' dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
