Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni:

tolto: a) per particolare gravita' o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

tolto: b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;

tolto: c) per ubriachezza constatata all'atto della presentazione in servizio oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

tolto: d) per contravvenzione al disposto dell'art. 51;

tolto: e) per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;

tolto: f) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;

tolto: g) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro superiori, colleghi o inferiori;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarita', dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda. o vantaggio per se' o per terzi. Le mancanze commesse dal personale, direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art113 · fonte del testo