Art. 113 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni:
tolto: a) per particolare gravita' o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
tolto: b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
tolto: c) per ubriachezza constatata all'atto della presentazione in servizio oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
tolto: d) per contravvenzione al disposto dell'art. 51;
tolto: e) per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;
tolto: f) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
tolto: g) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro superiori, colleghi o inferiori;
tolto: h) in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarita', dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda. o vantaggio per se' o per terzi. Le mancanze commesse dal personale, direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art113 · fonte del testo