Art. 122 — Concorso di più persone nella mancanza
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Quando una mancanza sia stata commessa, da due o piu' persone, in seguito a concerto tra di loro, la punizione puo' essere aumentata fino a due gradi per i promotori e di un grado per gli altri. In ogni caso, gli istigatori, i coadiutori, i complici e coloro che, avendone l'obbligo, omettono deliberamente di denunziare fatti costituenti mancanze disciplinari, sono puniti come gli autori principali.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
