Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 122 — Concorso di più persone nella mancanza

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Quando una mancanza sia stata commessa, da due o piu' persone, in seguito a concerto tra di loro, la punizione puo' essere aumentata fino a due gradi per i promotori e di un grado per gli altri. In ogni caso, gli istigatori, i coadiutori, i complici e coloro che, avendone l'obbligo, omettono deliberamente di denunziare fatti costituenti mancanze disciplinari, sono puniti come gli autori principali.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art122 · fonte del testo