Art. 58 — Spesa per il funzionamento degli organi di controllo
La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".
Testo vigente dal 9 marzo 1972
