Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 127 — Modalità per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina
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Il presidente ed i membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto del Ministro. Con le stesse modalita' vengono nominati:
- a)un presidente supplente e quattro membri supplenti, scelti negli stessi gruppi di personale ai quali appartengono il presidente ed i membri effettivi;
- b)un segretario, scelto fra il personale direttivo di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale. Il Consiglio di disciplina delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parita' si intende approvata la proposta piu' favorevole all'incolpato. Per quanto attiene al procedimento davanti al Consiglio di disciplina sono, in ogni caso, applicabili le norme degli articoli 136, 137, 138 e 139. I componenti del Consiglio di disciplina rimangono in carica per due anni e possono essere confermati.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
