Art. 13 — Bandi di concorso
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I pubblici concorsi sono banditi dal Ministro e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove di esame. Il Ministro puo', con lo stesso provvedimento, delegare il direttore generale a nominare le commissioni di concorso e a stabilire la sede o le sedi degli esami. In particolare, il bando deve indicare:
- 1)il numero dei posti messi a concorso, divisi per compartimento ove occorra;
- 2)i documenti prescritti e i requisiti richiesti;
- 3)il programma degli esami;
- 4)ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze e i benefici a particolari categorie, i termini e le modalita' per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) nell'art. 159, la presentazione di titoli facoltativi, i criteri e le modalita' per la valutazione delle prove d'esame. E' in facolta' dell'azienda mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, sia nelle qualifiche per le quali viene indetto il concorso, sia nelle qualifiche superiori della medesima carriera, anche quelli che si renderanno vacanti nelle stesse qualifiche in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nel semestre successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nell'anno successivo al bando medesimo. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963
