Art. 13 — Bandi di concorso
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I pubblici concorsi sono banditi dal Ministro e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove di esame. Il Ministro puo', con lo stesso provvedimento, delegare il direttore generale a nominare le commissioni di concorso e a stabilire la sede o le sedi degli esami. In particolare, il bando deve indicare:
- 1)il numero dei posti messi a concorso, divisi per compartimento ove occorra;
- 2)i documenti prescritti e i requisiti richiesti; ((3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;
- 4)ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalita' per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalita' per la valutazione delle prove di esame.))5 E' in facolta' dell'azienda mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, sia nelle qualifiche per le quali viene indetto il concorso, sia nelle qualifiche superiori della medesima carriera, anche quelli che si renderanno vacanti nelle stesse qualifiche in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nel semestre successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nell'anno successivo al bando medesimo. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 304
5La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 26 agosto 1967
