Art. 136 — Difese aggiuntive
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Quando dagli accertamenti previsti nel precedente articolo emergono circostanze od elementi nuovi influenti ai fini del giudizio, il Consiglio di disciplina ne da' comunicazione all'incolpato consentendogli di prendere visione e copia degli atti ulteriormente acquisiti e gli assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le difese aggiuntive.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
