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Quando dagli accertamenti previsti nel precedente articolo emergono circostanze od elementi nuovi influenti ai fini del giudizio, il Consiglio di disciplina ne da' comunicazione all'incolpato consentendogli di prendere visione e copia degli atti ulteriormente acquisiti e gli assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le difese aggiuntive.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art136 · fonte del testo