Art. 140 — Incidenti di servizio e casi gravi
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Quando avvengono incidenti di servizio e sorga la necessita' di verificare stati di fatto facilmente alterabili, i dirigenti locali debbono procedere immediatamente agli eventuali atti conservativi ed all'accertamento delle responsabilita', nonche' ai rilievi del caso, anche tecnici, e informarne immediatamente il direttore compartimentale o i direttori centrali interessati.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
