Art. 141 — Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorita' giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art141 · fonte del testo