Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 153 — Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio nei riguardi del personale direttivo e con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore o dieci giorni per il restante personale e con sanzioni più gravi

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'autorita' competente a decidere sui ricorsi per i quali sia prescritto il parere del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di disciplina, invita l'autorita' che ha adottato il provvedimenti impugnato, ove non sia la stessa, a formulare le proprie osservazioni, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Consiglio di disciplina o al Consiglio di amministrazione, secondo la rispettiva competenza, per il loro parere. Prima che il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di disciplina, esprimono loro parere, il ricorrente puo' essere sentito e, qualora lo richieda, puo' farsi assistere da persona di sua fiducia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art153 · fonte del testo