Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 153 — Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio nei riguardi del personale direttivo e con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore o dieci giorni per il restante personale e con sanzioni più gravi

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L'autorita' competente a decidere sui ricorsi per i quali sia prescritto il parere del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di disciplina, invita l'autorita' che ha adottato il provvedimenti impugnato, ove non sia la stessa, a formulare le proprie osservazioni, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Consiglio di disciplina o al Consiglio di amministrazione, secondo la rispettiva competenza, per il loro parere. Prima che il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di disciplina, esprimono loro parere, il ricorrente puo' essere sentito e, qualora lo richieda, puo' farsi assistere da persona di sua fiducia.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art153 · fonte del testo