Art. 162 — Dispensa dal servizio per inidonetà fisica e altri motivi
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Puo' essere dispensato dal servizio il dipendente che sia riconosciuto dai sanitari dell'Azienda fisicamente inidoneo, salvo quanto disposto dall'art. 49, nonche' il dipendente che abbia dato prove di incapacita' o persistente insufficiente rendimento. E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti, al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato, una qualificazione inferiore a "normale" Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art162 · fonte del testo