Art. 162 — Dispensa dal servizio per inidonetà fisica e altri motivi
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Puo' essere dispensato dal servizio il dipendente che sia riconosciuto dai sanitari dell'Azienda fisicamente inidoneo, salvo quanto disposto dall'art. 49, nonche' il dipendente che abbia dato prove di incapacita' o persistente insufficiente rendimento. E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti, al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato, una qualificazione inferiore a "normale" Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
