Art. 175 — Posti di organico Riassorbimento personale eccedente
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Le piante organiche delle varie categorie del personale ferroviario saranno determinate dalla legge. Entro i limiti che saranno stabiliti dalla legge, il Ministro per i trasporti provvedera', con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alle variazioni occorrenti. Il personale eventualmente eccedente alle piante organiche che saranno emanate con la legge prevista nel precedente comma, verra' iscritto nei relativi ruoli in soprannumero e sara' riassorbito in ragione di un sesto dei posti che si renderanno annualmente vacanti, intendendosi, con cio', annullate tutte le percentuali di riassorbimento previste da altre disposizioni di legge. Fino a quando non sara' emanata la legge prevista, nel primo comma, rimarranno in vigore le attuali piante organiche. Nella prima attuazione della presente legge il Ministro per i trasporti potra' determinare le opportune ripartizioni, in relazione alle qualifiche previste dalla presente legge, entro i limiti delle piante organiche attualmente in vigore.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 7 febbraio 1960
