Art. 175 — Posti di organico Riassorbimento personale eccedente
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Le piante organiche delle varie categorie del personale ferroviario saranno determinate dalla legge. Entro i limiti che saranno stabiliti dalla legge, il Ministro per i trasporti provvedera', con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alle variazioni occorrenti. Il personale eventualmente eccedente alle piante organiche che saranno emanate con la legge prevista nel precedente comma, verra' iscritto nei relativi ruoli in soprannumero e sara' riassorbito in ragione di un sesto dei posti che si renderanno annualmente vacanti, intendendosi, con cio', annullate tutte le percentuali di riassorbimento previste da altre disposizioni di legge. Fino a quando non sara' emanata la legge prevista, nel primo comma, rimarranno in vigore le attuali piante organiche. Nella prima attuazione della presente legge il Ministro per i trasporti potra' determinare le opportune ripartizioni, in relazione alle qualifiche previste dalla presente legge, entro i limiti delle piante organiche attualmente in vigore.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1959, n. 1202
2La L. 30 dicembre 1959, n. 1202 ha disposto (con l'art 1) che "la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, puo', ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore".
Testo in vigore dal 7 febbraio 1960 al 19 marzo 1974
