Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 175 — Posti di organico Riassorbimento personale eccedente

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((Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvedera' con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonche' alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima e' di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1959, n. 1202

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La L. 30 dicembre 1959, n. 1202 ha disposto (con l'art 1) che "la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, puo', ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore".

Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1960 al 19 marzo 1974. 121 parole tolte, 71 parole aggiunte.

Le piante organiche delle tolto: varie aggiunto: tre categorie del personale ferroviario tolto: saranno determinate aggiunto: sono stabilite dalla legge. tolto: Entro i limiti che saranno stabiliti dalla legge, aggiunto: Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti tolto: provvedera', aggiunto: e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvedera' con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, tolto: alle variazioni occorrenti. Il personale eventualmente eccedente alle piante organiche che saranno emanate con la legge prevista nel precedente comma, verra' iscritto nei relativi ruoli in soprannumero e sara' riassorbito in ragione di un sesto dei posti che si renderanno annualmente vacanti, intendendosi, con cio', annullate tutte le percentuali di riassorbimento previste da altre disposizioni di legge. Fino a quando non sara' emanata la legge prevista, nel primo comma, rimarranno in vigore le attuali piante organiche. Nella prima attuazione della presente legge il Ministro per i trasporti potra' determinare le opportune ripartizioni, in relazione alle qualifiche previste dalla presente legge, entro i limiti delle piante organiche attualmente in vigore aggiunto: alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonche' alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima e' di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art175 · fonte del testo