Art. 175 — Posti di organico Riassorbimento personale eccedente
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((Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvedera' con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonche' alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima e' di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1959, n. 1202
2La L. 30 dicembre 1959, n. 1202 ha disposto (con l'art 1) che "la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, puo', ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore".
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
