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[1]Inquadramento a infermiere di 1ª classe e ad infermiere.

[2]I dipendenti dei gradi 13° e 14° del preesistente ordinamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di infermiere, possono essere nominati infermieri, previo conseguimento dell'"attestato prefettizio di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico". Possono essere inquadrati nella qualifica di infermieri di 1ª classe i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono qualifica di grado 12° o superiore del preesistente ordinamento e che disimpegnano mansioni di infermiere, previo conseguimento dell'attestato prefettizio di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art184 · fonte del testo