Art. 185 — Inquadramento del personale addetto ai servizi di autista alle dipendenze degli uffici
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I dipendenti rivestiti di qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio che, alla data di entrata in vigore della, presente legge, risultano utilizzati in via continuativa, da almeno un anno, nelle mansioni di autista alle dipendenze degli uffici, vengono inquadrati nelle qualifiche corrispondenti del personale ausiliario degli uffici. Le mansioni di motociclista sono equiparate, ai predetti effetti, a quelle di autista.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art185 · fonte del testo